IL CONSORZIO ASI DI LECCE INDICE BANDO DI GARA "PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER L’APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL COLLETTORE PRINCIPALE DI FOGNATURA NERA COLLOCATO LUNGO LA S. P. 362 GALATINA – LECCE (SECONDO STRALCIO), NELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE GALATINA-SOLETO DI CUI IL CONSORZIO A.S.I. E’ TITOLARE"


Scaricate qui il Bando di Gara Completo :   document BANDO MESSA IN SICUREZZA COLLETTORE FOGNATURA GALATINA (233 KB)


Scaricate qui il Disciplinare di Gara :   document Disciplinare di Gara (392 KB)

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1° MACROAREA : Aggiornamento espletamento gara apertura offerte.

 

Verbale  - 3° seduta pubblica


Scaricate qui l'allegato :   document 3° Verbale Seduta Pubblica (2.67 MB)

 

Verbale  - 1° Seduta Pubblica


Scaricate qui l'allegato :   document 1° Verbale Seduta Pubblica (3.47 MB)

 

AGGIORNAMENTO 1° Seduta Pubblica

Si comunica che, per indisponibilità di uno dei componenti della Commissione di gara, la seduta pubblica fissata per il giorno 28/06/2013 alle ore 10,00 è rinviata al giorno 01/07/2013 alle ore 16,00.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Vittorio Carluccio

 

 

AGGIORNAMENTO  - 08.07.2013

Si comunica che la Commissione di Gara e' stata convocata per il giorno 10.07.2013 alle ore 16.30, per la lettura e la sottoscrizione del 1° verbale. Si comunica inoltre che la Commissione procedera in seduta riservata all'apertura delle buste contenenti l'ooferta economica.

Scaricate qui l'allegato :   document Convocazione seduta 10.07.2013 (153 KB)

 

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Vittorio Carluccio

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2° MACROAREA: Aggiornamento documentazione mancante.

 

(((((((((Aggiornamento  MODULISTICA)))))))))

21.06.2013 : sono scaricabili da oggi gli allegati A/1 e A/2 come da Disciplinare di Gara.


Scaricate qui l'allegato :   document Allegato A/1 (334 KB)


Scaricate qui l'allegato :   document Allegato A/2 (171 KB)

 

La copia cartacea degli elaborati progettuali (non sono disponibili in formato digitale) inerenti la gara in oggetto, e' diponibile presso :


Copy Center Dei Fratelli Sicoli Sas

Indirizzo: V. Arditi, 4/6
CAP: 73100
Comune: Lecce (LE)
Telefono: 0832 332533, 0832 333663
Fax: 0832 33366
dal Lunedi' al Venerdi' ore 09.00-13.00/17.00-19.0
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
((((Aggiornamento Sopralluogo P.V. Stato dei luoghi)))))

Si informa che domani 11-06-2013 ci sara il sopralluogo con i tecnici dell'Ente per la presa visone dei luoghi, e consegna attestazioni necessarie per partecipare alla gara in oggetto. Alle aziende interessate si comunica di trovarsi in loco alle ore 9 in punto (S.P. 362 - rotatoria di accesso alla zona industriale nei pressi stazione di rifornimento).
Distinti saluti.

il Responsabile del Procedimento

Geom.Vittorio Carluccio

 

((((Aggiornamento Versamento Autorita' di Vigilanza)))))
Agg.18.06.2013
si fa presente che l'importo del contributo da versare per il partecipante a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici è pari a €80,00 anzichè €140,00 come da Disciplinare (pag. 9).

Distinti saluti.

il Responsabile del Procedimento

Geom.Vittorio Carluccio

 

((((Aggiornamento FILE del PRT ASI in formato DWG)))))
Agg.18.06.2013
E' disponibile in formato digitale DWG autocad 2010 il Piano Regolatore Territoriale dell'agglomerato di Galatina Soleto.    document PRT Galatina-Soleto (254 KB)

Distinti saluti.

il Responsabile del Procedimento

Geom.Vittorio Carluccio

 

((((Aggiornamento data Prima Seduta Pubblica per l'espletamento della Gara in oggetto)))))
Agg.20.06.2013
Si informa che come gia' indicato nel Bando di Gara, la data della Prima Seduta Pubblica, mediante procedura aperta, per l'affidamento di appalto ai sensi dell'art.53 D.lgs. 12.04.2006 n.163 sara' il giorno 28.06.2013 alle ore 10, pertanto tale comunicazione va a completare il dato mancante nell'allegato A Parte I (Disciplinare di Gara).

Distinti saluti.

il Responsabile del Procedimento

Geom.Vittorio Carluccio

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3° MACROAREA: Quesiti.

 

(((((( ATTENZIONE SEZIONE DEDICATA AI QUESITI ))))))

QUESITO N.1

 

Pubblicato il 30.05.2013 ore:09.37

- Quesito n° 1 su bando di gara procedura a perta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del collettore principale di fognatura nera lungo la S.P.. 362 Galatina - Lecce, nell’agglomerato industriale Galatina - Soleto (2° stralcio).

 

 


Scaricate qui il Quesito :    document QUESITO n.1 (57 KB)

 

 

Risposta

Studio legale

Via Niccolò Foscarini, 7 - 73100 Lecce - Tel. 0832 344118

Avv. Angelo Pallara

Avv. Ester Nemola

Avv. Viviana Labbruzzo

Avv. Cristina Martano

Si e' preso visione del quesito posto dall’ing. Michela Serena Abati, che ha rappresentato di essere risultata aggiudicataria, quale progettista in associazione temporanea di imprese con altro operatore economico, di appalto integrato oggetto di determina dirigenziale nel mese di gennaio 2013, relativa a lavori rientranti nella classe VIII di cui alla L. 2.3.1949 n° 143, ancorché il progetto esecutivo successivamente redatto non sia stato ancora approvato “per cause non dipendenti…” dall’interessata “ma per esigenze di tipo amministrativo”, ed ha chiesto se detto servizio di ingegneria sia valutabile “ai fini dei requisiti di cui al…punto 12.2.c.2. del bando di gara”.

 

Il bando di gara al punto 12.2.c.2. richiama espressamente, al fine di individuare i servizi valutabili, l’art. 263 D.P.R. 207/2010 che, al secondo comma, individua fra i servizi di cui all’art. 252 valutabili “quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando”.

 

Da ciò discende come possano essere presi in considerazione solo i servizi approvati a tale data.

 

D’altro canto, in parallelo, per quanto riguarda i requisiti dell’esecutore delle opere, l’art. 234 comma secondo indica espressamente la necessità dell’approvazione delle opere mediante delibera della stazione appaltante.

 

E’ dunque evidente come, nel caso di specie, non essendo intervenuta delibera di approvazione del progetto esecutivo redatto dall’ing. Michela Serena Abati, esso non possa essere valutato ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti dal citato punto 12.2.c.2..

 

Tanto più che, se fosse valutato, si tratterebbe di una verifica solo “in ipotesi di approvazione”.

 

Ritengo, conclusivamente, che non se ne possa tenere conto.

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QUESITO N.2


Premesso che per l'ammissione alla gara di cui in oggetto, è richiesto il possesso della
categoria SOA OG6 - (€853.947,66) Classifica III, si chiede se il requisito tecnico di
partecipazione è soddisfatto nel caso seguente:
A.T.I. con Impresa mandataria in possesso di qualificazione OG6 - Classifica II (€516.457); e
Impresa mandante in possesso di qualificazione OG6 – Classifica I(€258.228).
Tenendo presente che ciascuna Impresa costituenda è qualificata per una classifica superiore
ad un quinto dell'importo complessivo dell'appalto, dovrebbe trovare applicazione l'incremento
di un quinto della classifica di qualificazione in possesso di ciascuna Impresa riunita.

Antonio Magno


RISPOSTA AL QUESITO N. 2


Ho preso visione del quesito posto dalla ditta di Antonio Magno, che, premesso che intende
partecipare alla procedura aperta indicata a margine in A.T.I. con impresa mandataria in
possesso della qualifica O.G. 6 classifica II ed impresa mandante in possesso di qualifica O.G. 6
classifica I, chiede se trovi applicazione l’incremento di un quinto della qualifica di
classificazione in possesso di ciascuna impresa, presupposto indispensabile perché l’A.T.I. possa
concorrere per la categoria oggetto dei lavori.
Ritengo che il quesito vada risolto ai sensi dell’art. 61, co. 2° D.P.R. 5.10.2010 n° 207, secondo
il quale “la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i
lavori nei limiti della propria classifica implementata di un quinto”, specificando che “nel caso di
imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a
ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una
classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara…ma non si applica alla
mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92, co. 2”.
Tale ultima norma stabilisce che i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativi
richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una
impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento dell’importo dei lavori.
Nella specie l’impresa mandataria sarebbe in possesso di qualificazione O.G. 6 classifica II, per
l’importo, cioè, di euro 516.457,00, sicché in misura sicuramente superiore al 40 per cento
dell’importo a base di gara.
Si può quindi tenere conto dell’aumento del 20 per cento, sicché complessivamente la
mandataria e la mandante (con qualificazione O.G. 6 classifica I per euro 258.228,00) rientrano
sicuramente nei limiti per concorrere all’aggiudicazione dell’appalto.
Studio legale
Via Niccolò Foscarini, 7 - 73100 Lecce - Tel. 0832 344118
Avv. Angelo Pallara
Avv. Ester Nemola
Avv. Viviana Labbruzzo
Avv. Cristina Martano

 

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QUESITO N.3


In merito alla gara in oggetto siamo a chiedervi un chiarimento riguardo la tipologia
di materiale relativo alle tubazioni da utilizzare nell’offerta tecnica da presentare in sede
di gara. Il capitolato prevede l’utilizzo di tubi prefabbricati, lo stesso può essere
cambiato?

Igeco Costruzioni S.p.A.

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3


Ho preso visione del quesito posto da IGECO Costruzioni S.p.a. che chiede se sia
possibile utilizzare per la realizzazione delle tubazioni materiale diverso da quello
previsto nel capitolato costituito da prefabbricati.
Ritengo che tanto sia possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui quello proposto
costituisca miglioria rispetto alle previsioni di cui al capitolato: con la specificazione,
però, che non essendo stato tanto espressamente previsto, questa eventuale miglioria
non avrà incidenza sul punteggio da attribuire ai fini della formazione della graduatoria.
Studio legale
Via Niccolò Foscarini, 7 - 73100 Lecce - Tel. 0832 344118
Avv. Angelo Pallara
Avv. Ester Nemola
Avv. Viviana Labbruzzo
Avv. Cristina Martano

 

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QUESITO N. 4


In merito alla gara in oggetto siamo a chiedervi se per la documentazione amministrativa
necessaria per la gara sono previsti dalla Stazione Appaltante modelli fac-simili così come previsto a
pag. 3 del Disciplinare di Gara.
Inoltre chiediamo chiarimento circa l’attestato di presa visione del progetto: in quanto abbiamo
provveduto all’acquisto dello stesso e ci è stato dato un fac-simile da parte della tipografia, riceveremo
l’attestato di cui sopra al momento del sopralluogo?
Igeco Costruzioni S.p.A

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4


Ho preso visione del quesito posto da IGECO Costruzioni S.p.a. la quale chiede di sapere se per la
documentazione amministrativa da produrre al fine di partecipare alla gara indicata a margine sono
stati previsti dalla stazione appaltante modelli così come indicato a pag. 3 del disciplinare di gara
nonché chiarimenti circa l’attestato di previsione del progetto.
Sono del parere che detta nota vada riscontrata specificando che, con riferimento alla
documentazione amministrativa di cui a pag. 2 (non 3) del disciplinare di gara non sono stati
predisposti modelli, di cui peraltro in detto disciplinare non vi è cenno alcuno.
Le dichiarazioni necessarie al fine di partecipare alla gara possono essere prodotte in forma libera,
purché contengano tutte le dichiarazioni, le attestazioni e le notizie richieste e siano sottoscritte in
autocertificazione.
Per ciò che riguarda l’attestazione di presa visione del progetto, la stessa, ovviamente, sarà
rilasciata dalla stazione appaltante, sicché non è necessario produrre un modello predefinito.

 

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QUESITO N. 5


Si chiede se la mancata produzione nella busta "B - Offerta economica" dell'"eventuale
giustificazione di cui all'art. 87 c. 2° 163/2006, relative alle voci di prezzo che concorrono a
formare l'importo complessivo dei lavori offerto ed alle spese tecniche;..ecc.." (pag. 12 del
Disciplinare di gara), costituisca motivo di esclusione.
Antonio Magno

 


RISPOSTA AL QUESITO N. 5


Ho preso visione del quesito posto dalla ditta individuale di Antonio Magno che chiede se la mancata produzione nella busta “B - offerta economica” di “eventuale giustificazione ex art. 87 co. 2° D.
Lgv. 163/2006 relativa alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo dei lavori e
delle spese tecniche” costituisca motivo di esclusione.
In merito ritengo che la mancata produzione delle giustificazioni in questione non costituisca
motivo di esclusione: fermo restando che nel caso di offerta anomala sarà necessario che l’impresa
concorrente renda tale giustificazione a richiesta della stazione appaltante.
Sicché ove lo scostamento nei prezzi indicati in capitolato sia consistente, sarebbe preferibile che le
giustificazioni venissero prodotte in uno con l’offerta economica.
Studio legale
Via Niccolò Foscarini, 7 - 73100 Lecce - Tel. 0832 344118
Avv. Angelo Pallara
Avv. Ester Nemola
Avv. Viviana Labbruzzo
Avv. Cristina Martano

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data:22.06.2013

QUESITO N. 6

Il quesito della Sezione Edile CONFINDUSTRIA Lecce e' scaricabile direttamente in formato PDF    document QUESITO ANCE n.6 (130 KB)

 


RISPOSTA AL QUESITO N. 6

Inoltrato al Resposabile del Procedimento dall'avvocato ESTER NEMOLA.

Egr. geom. Vittorio Carluccio,

riscontro la Sua del 20.6.2013 relativa all’allegata nota dell’ “ANCE - Sezione Edile di Confindustria Lecce” datata 19.6.2013.

In detta nota si segnala che “la procedura di gara si basa su un progetto non adeguatamente stimato, irrispettoso dei prezzi di cui al prezziario Regione Puglia”, richiamandosi, nello specifico, “l’art. 133 co. 8° del codice dei contratti pubblici (D.lgv. 163/2006)”, il quale prevede che “gli enti appaltanti debbano aggiornare i propri prezziari, che cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno, con possibilità di utilizzare il prezziario fino al 30 giugno successivo”.

Si sottolinea inoltre che “tale norma deve essere letta congiuntamente al disposto dell’art. 32 comma primo del Regolamento di attuazione del codice (D.P.R. 207/10), per il quale il computo metrico estimativo deve essere redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai vigenti prezziari della stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 133 comma 8 del codice o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata”.

Si contesta, quindi, la violazione dell’obbligo di porre a gara progetti validi sul piano economico, da cui deriverebbe la illegittimità della procedura.

Da quanto mi è stato riferito per le vie brevi il computo metrico estimativo cui fa riferimento il bando di gara, effettivamente, sarebbe stato redatto non sulla base del listino prezzi regionale del 2012 ma su precedente, più risalente.

Nella situazione data, così come rappresentatami, non vi è dubbio che non vi sarebbe, almeno apparentemente e formalmente, conformità con il disposto di cui agli artt. 133 co. 8° D.lgv. 163/2006 e 32 co. 1° D.P.R. 207/10.

Il quadro normativo di riferimento, tuttavia, va integrato con quanto previsto dall’art. 13 co. 2° L.R. Puglia 11.8.2001 n° 13 - recante “norme regionali in materia di opere e lavori pubblici” - approvata in conformità alla normativa statale previgente, sostanzialmente trasfusa nel D.lgv. 163/2006, di riordino dell’intera materia.

Ai sensi di tale ultima disposizione di legge, “1. Al fine di garantire un’ uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli Enti attuatori degli interventi, la Giunta regionale approva annualmente l’elenco regionale di prezzi delle opere pubbliche. 2. Tale elenco, che riguarda beni e lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche, deve essere utilizzato per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi prezzi degli appalti di opere pubbliche. L’adozione di prezzi superiori deve essere adeguatamente motivata”.

Orbene, dalla sistematica lettura degli artt. 133 co. 8° D.lgv. 163/2006, 32 co. 1° D.P.R. 207/10 e 13 co. 2°, secondo periodo L.R. Puglia 13/2001 sembrerebbe potersi dedurre che le stazioni appaltanti indicate nell’art. 3 “ambito soggettivo di applicazione” della L.R. Puglia 1372001 (ove, al punto 7, sono indicati i consorzi per le aree industriali) debbano utilizzare per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco dei prezzi per l’appalto delle opere pubbliche, secondo quanto previsto dall’art. 133 co. 8 D.lgv. 163/2006 e 31 co. 1° D.P.R. 207/10, l’elenco regionale prezzi, non necessariamente uniformandosi allo stesso, che costituirebbe unicamente un indispensabile parametro di riferimento, così come si ricava dalla circostanza per la quale solo per l’adozione di prezzi superiori è richiesta una adeguata motivazione.

Tanto premesso, ove, come mi è stato riferito, i prezzi indicati nel computo metrico estimativo relativi all’appalto in oggetto siano di poco inferiori rispetto a quelli di cui al più recente listino prezzi regionale (anno 2012) ritengo che non vi siano evidenti ragioni di “illegittimità della procedura di gara”.

Tale conclusione, peraltro, sembrerebbe conforme - fermi i presupposti di cui sopra - alla pronuncia del Tribunale Amministrativo per la Campania, sede di Napoli, Prima Sezione, dell’ 1.10.2009 n° 5130 che ha accolto un ricorso contro un bando di gara solo in quanto vi era stata una generalizzata decurtazione (di un quinto), peraltro non adeguatamente motivata, rispetto al listino prezzi della Regione Campania, da parte del Comune di Napoli.

Poiché nel caso di specie lo scostamento sarebbe minimo, essendo stato preso a parametro di riferimento un listino prezzi non di molto precedente il più recente della Regione Puglia, potrebbero ritenersi superati profili di “illegittimità” della procedura di gara segnalati dall’ ”ANCE - Sezione Edile di Confindustria di Lecce”.

Ovviamente la valutazione dell’opportunità di revocare il bando, per riproporlo sulla base di un computo metrico estimativo adeguato al più recente listino prezzi regionale, è rimessa alla valutazione di Codesto Consorzio A.S.I., atteso che non può del tutto escludersi l’eventualità della proposizione di impugnative nei confronti del medesimo.

Mi farà sapere se sono necessari ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Avv. Ester Nemola


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QUESITO N. 7


In merito alla gara in oggetto si chiede un chiarimento riguardo alla modalità con cui redigere la domanda di partecipazione, in quanto a pag. 3 del disciplinare di gara si fa riferimento ad un facsimile allegato A/1, che tuttavia non è disponibile sul Vs sito, pertanto si chiede se si possa procedere alla redazione della domanda e della dichiarazione generale senza utilizzare il suddetto allegato.


WORK APPALTI srl


RISPOSTA AL QUESITO N.7

Inoltrato al Resposabile del Procedimento dall'avvocato ESTER NEMOLA.

Egr. geom. Vittorio Carluccio,

riscontro la nota del 20. 6.2013 relativa all’oggetto.

Ho preso visione del quesito posto da “Work Appalti” S.r.l. che chiede se è possibile redigere la domanda e la dichiarazione generale per la partecipazione alla gara senza utilizzare un particolare modello.

Non vi è dubbio che ciò sia possibile a condizione, ovviamente, che tanto la domanda quanto la dichiarazione generale contengano tutti e solo i dati e le notizie necessarie perché richieste dal bando e dal disciplinare.

Mi farà sapere se sono necessari ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti. Avv. Ester Nemola


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QUESITO N. 8

 

Alla cortese attenzione Geom. Vittorio Carluccio.

 

Con la presente la sottoscritta Impresa ANACLETO LONGO S.R.L. pone il seguente quesito relativo alla gara d’appalto per  la “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL COLLETTORE PRINCIPALE DI FOGNATURA NERA COLLOCATO LUNGO LA S.P. 362 GALATINA – LECCE (SECONDO STRALCIO), NELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE GALATINA – SOLETO DI CUI IL CONSORZIO A.S.I. E’ TITOLARE:

 

All’interno del disciplinare di gara, punto 2. (Documentazione costituente l’offerta tecnico qualitativa) alla lettera e.  viene richiesto “Computo metrico non estimativo aggiornato alle eventuali migliorie proposte, (si precisa che, a pena di esclusione, i prezzi indicati nel suddetto computo metrico non devono coincidere con i prezzi unitari usasti nel Computo metrico del Progetto definitivo posto a base di gara e per i nuovi prezzi dovrà fare riferimento al Prezzario Regionale 2011, senza pertanto che l’impresa indichi tali prezzi già ribassati”.

Dal momento che al punto 1. dello stesso disciplinare viene precisato quanto segue: Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica.

 

Sulla base di quanto sopra detto la sottoscritta Impresa chiede se nella busta “C – Offerta tecnico qualitativa” deve essere inserito il computo metrico con i prezzi o un computo metrico con la sola descrizione delle quantità e senza prezzi appunto per non far risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica.

 

RingraziandoVi anticipatamente porgiamo

 

Cordiali saluti

 

IMPRESA

ANACLETO LONGO S.R.L.

VIA SANTA CATERINA DA SIENA, 5

73037 POGGIARDO (LE)


RISPOSTA AL QUESITO N.8

Inoltrato al Resposabile del Procedimento dall'avvocato ESTER NEMOLA.

 

Egr. geom. Vittorio Carluccio,

riscontro la nota del 21. 6.2013 relativa all’oggetto.

Ho preso visione del quesito posto dalla “Anacleto Longo” S.r.l. che chiede se nella busta “C” offerta tecnico qualitativa deve essere inserito il computo metrico con i prezzi o un computo metrico con la descrizione delle sole quantità e senza prezzi “appunto per non far risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica”.

Come dallo stesso evidenziato, al punto 2) lett. e) è espressamente previsto che il computo metrico debba indicare i prezzi unitari in maniera coincidente con quelli del computo metrico del progetto definitivo posto a base di gara, mentre per i prezzi relativi alle eventuali migliorie quelli indicati nel listino prezzi regionale relativo all’anno 2011, senza applicazione della percentuale di ribasso offerta.

E’ dunque evidente che il computo metrico debba riportare i prezzi in maniera coincidente con quelli che si leggono nel progetto definitivo, ovvero ricavati dal prezziario regionale 2011: tanto al fine di rendere chiaro che l’offerente ha tenuto conto degli stessi.

Mi farà sapere se sono necessari ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti. Avv. Ester Nemola

 

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